Inail

Minimali di retribuzione dal 1° gennaio 2023

L’INAIL, con circolare 29 maggio 2023, n. 21, ha provveduto alla determinazione per l’anno 2023 dei limiti minimi di retribuzione imponibile agli effetti degli adempimenti contributivi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con effetto dal 1° gennaio 2023, il minimale di retribuzione giornaliera per il tempo pieno, valido per la generalità dei lavoratori, viene fissato in euro 53,95;

per quanto concerne i lavoratori a tempo parziale, la retribuzione minima oraria si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero per il tempo pieno e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto, per il calcolo del minimale orario di retribuzione per il part-time si continua ad operare nel seguente modo:

▪ si moltiplica il minimale giornaliero per il tempo pieno, per l’anno 2023 pari a euro 53,95 (operai e impiegati), per il numero delle giornate di lavoro settimanali a orario normale. Il moltiplicatore è pari a 6 anche in caso di “settimana corta”, cioè di orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali;

▪ si divide il prodotto ottenuto per il numero delle ore che costituiscono l’orario settimanale normale di lavoro secondo il contratto collettivo applicato in azienda.

Si deve, poi, procedere all’individuazione della retribuzione oraria tabellare del lavoratore nel seguente modo:

- si divide l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dal CCNL applicato (paga base o minimo tabellare, incluse le mensilità aggiuntive, ed escluso ogni altro istituto retributivo, quale indennità di contingenza – anche se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, superminimi, ecc.) per le ore annue stabilite dal contratto stesso per i lavoratori a tempo pieno.

Si procede, infine, al raffronto della retribuzione oraria tabellare con il minimale orario di retribuzione: * se la retribuzione oraria tabellare è inferiore al minimale orario, la contribuzione deve essere versata sul minimale orario;

 * se la retribuzione oraria tabellare è superiore al minimale retributivo orario, la contribuzione deve essere versata sulla retribuzione oraria tabellare.

Individuata la retribuzione da assumere – come precisato, quella più elevata tra la oraria tabellare e la oraria minimale - agli effetti del calcolo del premio tale retribuzione deve essere moltiplicata per il numero di ore retribuite al lavoratore part- time (comprese ferie, festività, permessi retribuiti, lavoro supplementare, infortunio, malattia, astensione obbligatoria per maternità, ecc.) entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili;

per quanto concerne i lavoratori dell’area dirigenziale e i lavoratori parasubordinati, l’INAIL ricorda i valori del minimale e del massimale di rendita in vigore dal 1° luglio 2022.

31 maggio 2023

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