Inail
Autoliquidazione dei premi 2023/2024
Si informa che la Guida pubblicata nell’apposita sezione del sito www.inail.it illustra le operazioni di autoliquidazione dei premi 2023/2024.
Nel rimandare al documento si riepilogano gli aspetti essenziali.
Versamento del premio assicurativo in autoliquidazione – Entro il 16 febbraio 2024 le aziende intestatarie di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) sono tenute a:
- quantificare il premio anticipato per l’anno 2024 ed il conguaglio del premio per l’anno 2023 (regolazione);
- effettuare, tramite il Modello F24, il versamento del premio complessivamente dovuto, dato dalla somma algebrica dell’anticipo e della regolazione (che può essere portata in detrazione se “passiva”, cioè a favore dell’azienda).
Ai fini del calcolo del premio, l’INAIL ha già provveduto, a fine 2023, a notificare i tassi applicabili per l’anno in corso e ha reso disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” per l’autoliquidazione nonché i servizi telematici “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.
Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre Amministrazioni.
Rateazione del premio – Oltre che in unica soluzione, il premio in autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% di quanto dovuto, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
La prima rata deve essere versata entro la citata scadenza del 16 febbraio 2024, le altre tre entro i successivi 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre, maggiorate di interessi ad un tasso corrispondente a quello medio dei titoli di Stato dell’anno 2023, pari all’3,76%.
Riduzione delle retribuzioni presunte – I datori di lavoro che presumono di erogare, nel corrente anno 2024, un monte retributivo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio, per riduzione o cessazione dell’attività), devono inviare all’INAIL, tramite l’apposito servizio telematico “Riduzione Presunto” ed entro la scadenza del 16 febbraio 2024, una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte. L’importo indicato costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno 2024, fatti salvi i controlli che l'Istituto potrà disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.
Dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2023 – La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2023 (comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento del premio in forma rateale) deve essere presentata entro il prossimo 29 febbraio tramite i servizi telematici “AL.P.I. online” (che calcola anche il premio dovuto) e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.
Si segnala, infine, che sono state pubblicate nella Sezione “Avvisi e Scadenze” – Regione Piemonte del sito Inail (Dr Piemonte: limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi - anno 2023/2024 - INAIL), le retribuzioni convenzionali valevoli per i soci e familiari non artigiani per i casi di competenza del Piemonte.