INAIL

Comunicazione dei tassi di premio applicabili per l'anno 2025

Per le posizioni assicurative territoriali (PAT) attive da almeno un biennio, il tasso medio di tariffa delle voci di lavorazione applicate è suscettibile, ogni anno, di un’oscillazione in riduzione o in aumento in funzione dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nei primi tre anni del quadriennio precedente.

Si tratta dell’oscillazione “per andamento infortunistico” di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, basata su meccanismi di bonus-malus che tengono conto sia dell’indice di sinistrosità delle lavorazioni assicurate, in rapporto a quello medio rilevato a livello nazionale, sia della “dimensione” della PAT(1).

Come previsto dall’art. 22 delle stesse Modalità tariffarie, entro il 31 dicembre di ogni anno l’INAIL deve notificare, tramite il Modello 20SM e con riferimento alle singole voci di tariffa a cui ciascuna PAT è classificata, i tassi di premio applicabili per l’anno successivo, sulla base delle percentuali di oscillazione risultanti dai predetti meccanismi di bonus-malus.

I Modelli 20SM recanti i tassi di premio a valere per l’anno 2025 sono attualmente in corso di notifica da parte dell’Istituto. Fermo restando quanto compiutamente descritto, in ciascun modulo, nell’apposita “Guida alla lettura”, si ritiene utile evidenziare gli elementi su cui focalizzare maggiormente l’attenzione.

Eventi lesivi definiti nel triennio di osservazione

Nel Quadro B del Modello 20SM sono indicati gli eventi lesivi rientranti nel bilancio infortunistico del c.d. triennio di osservazione, che ai fini della determinazione del tasso applicabile per l’anno 2025 è il triennio 2021/2022/2023.

È buona regola verificare che nella sezione in esame siano inseriti esclusivamente gli accadimenti con data evento compresa nel predetto triennio e già definiti dall’INAIL, al netto:

  1. degli infortuni “in itinere” (che non entrano nel bilancio infortunistico della PAT in quanto già imputati, a livello nazionale, al tasso medio della voce tariffaria di riferimento);
  2. degli eventi lesivi afferenti ai lavoratori in somministrazione e gli apprendisti, o per i quali l’INAIL abbia esperito con successo l’azione di surroga nei confronti degli eventuali terzi responsabili (sono invece inclusi gli eventi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata una responsabilità datoriale, a prescindere dal fatto che l’INAIL abbia recuperato in tutto o in parte gli oneri sostenuti) (2).

Nell’ultima colonna del Quadro B è indicato il “peso” attribuito a ciascun evento lesivo, espresso dall’indicatore denominato GLE (acronimo di Giornate Lavorative Equivalenti) (3)

Eventuale “significatività” delle voci tariffarie applicate

E' considerata statisticamente significativa, e come tale è contrassegnata con la lettera S nel Quadro D del Modello 20SM, la voce di tariffa la cui dimensione espressa in termini di “Lavoratori-anno del triennio” (4) sia pari o superiore al corrispondente “Limite minimo di significatività” stabilito a livello nazionale, indicato anch’esso nella stessa sezione (5). Le voci non significative sono invece contrassegnate con la lettera N.

Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e quindi tutte siano contrassegnate con la lettera N, sui corrispondenti tassi medi di tariffa viene di norma applicato uno sconto nella misura fissa del 5% (6).

In presenza, invece, di almeno una voce significativa contrassegnata con la lettera S, l’aliquota di oscillazione è determinata sulla base degli ordinari meccanismi di bonus-malus, che tengono conto dell’indicatore denominato ISAR (Indice di Sinistrosità Aziendale Riproporzionato), riportato nel Quadro E, nonché della dimensione della PAT espressa dal totale dei “Lavoratori-anno del triennio”.

Indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR)

L’ISAR riflette il rapporto tra l’indice di sinistrosità aziendale della PAT (ISA) e l’indice di sinistrosità medio ponderato di tutte le voci di tariffa applicate (ISMp), anch’essi riportati nel Quadro E. Senza entrare nel merito dei criteri di calcolo di questi tre indicatori, si evidenzia che:

  1. un ISAR inferiore a zero è indice di una sinistrosità aziendale inferiore alla media e quindi comporta, in funzione del range in cui è compreso il numero totale di “Lavoratori-anno” della PAT, l’applicazione delle percentuali di sconto indicate nella Tabella A-Bonus di cui all’art. 20 delle vigenti Modalità tariffarie;
  2. un ISAR maggiore di zero, all’opposto, è indice di una sinistrosità aziendale superiore alla media e quindi comporta, sempre in funzione del range in cui è compreso il numero totale di “Lavoratori-anno” della PAT, l’applicazione delle percentuali di aumento indicate nella Tabella B-Malus di cui al citato art. 20 (7).

L’aliquota di oscillazione calcolata sulla base dei predetti criteri di computo è indicata nella penultima colonna del Quadro E del Modello 20SM e viene applicata sui tassi medi di tutte le voci di tariffa a cui la PAT è classificata, determinando conseguentemente la misura del tasso su cui calcolare il premio assicurativo afferente ciascuna voce.

Contenzioso

Il Modello 20SM può essere impugnato, ad esempio nel caso in cui risulti il caricamento di eventi lesivi non imputabili (e da ciò consegua l’applicazione di un’oscillazione più sfavorevole per l’azienda), con ricorso alla competente Sede territoriale dell’INAIL, da inoltrare in modalità telematica, tramite il relativo servizio accessibile dal sito web dell’Istituto, entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla “piena conoscenza”dell’atto impugnato (e cioè dalla notifica del modulo da parte dell’Istituto).

Nelle more del ricorso, se presentato entro il predetto termine di trenta giorni, l’azienda ha la possibilità di applicare il disposto dell’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (c.d. Testo Unico Infortuni) e cioè di effettuare il pagamento del premio assicurativo in base al tasso precedentemente in vigore, fatto salvo, in caso di esito negativo del contenzioso, il versamento a conguaglio del premio differenziale dovuto, maggiorato di un tasso corrispondente a quello di differimento e dilazione (pari attualmente al 9,40% in ragione d’anno).

La decisione del ricorso deve essere comunicata all’azienda nel termine di centoventi giorni dalla data della sua presentazione; diversamente, vale il principio del silenzio-rigetto.

Non sono ammessi ulteriori ricorsi in sede gerarchico-amministrativa.

(1) In sede di autoliquidazione, l’oscillazione “per andamento infortunistico” può essere integrata (se in riduzione), o compensata (se in aumento), dall’oscillazione “per prevenzione” di cui all’art. 23 delle Modalità tariffarie, applicata esclusivamente su istanza aziendale da presentarsi entro il 29 febbraio di ogni anno.

(2) Secondo l’INAIL (v. la circolare n. 28 del 28 ottobre 202), nel caso in cui vengano erroneamente esclusi dal computo eventi per i quali l’azione di surroga non sia stata ancora definita, il tasso di premio già notificato a valere su una data annualità può essere successivamente rideterminato. Si tratta di una linea interpretativa non condivisa dalla Confindustria, anche alla luce della giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia, in quanto in palese contrasto con l’art. 22 delle Modalità tariffarie, secondo il quale la comunicazione del tasso di premio deve essere notificata tassativamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l’anno successivo. Si conferma, in proposito, la riserva di eventuali, successive precisazioni.

(3) Le GLE corrispondono al numero di giorni riconosciuti di inabilità temporanea (al netto della franchigia) ovvero, per gli eventi che abbiano comportato il riconoscimento di un’inabilità lavorativa permanente, al maggior valore tra il numero di giorni di inabilità temporanea ed il grado di inabilità permanente moltiplicato per 60 e cioè per il parametro, denominato GLEG, indicato nel Quadro A del modulo (a titolo di esempio, se un evento ha comportato 100 giorni di assenza per inabilità temporanea al lavoro ed una inabilità lavorativa permanente del 6%, pari a quella minima indennizzabile dall’INAIL, il valore GLE di cui tenere conto sarà 360, pari alla percentuale di inabilità moltiplicata per 60). è da sottolineare che se gli eventi con inabilità permanente sono più di uno per lo stesso lavoratore, si considera l’ultimo in ordine temporale e che nel calcolo delle GLE l’evento mortale viene equiparato ad una inabilità permanente di grado 100.

(4) I “Lavoratori-anno del triennio” sono un indicatore di tipo economico che esprime, per ogni voce di tariffa applicata e per ciascun anno del triennio, il rapporto tra le masse salariali erogate e la retribuzione media giornaliera del Grande Gruppo a cui la voce appartiene, moltiplicata per 300.

(5) I “limiti minimi di significatività” applicabili per il triennio 2025/2027 sono stati definiti, unitamente ad altri parametri, con Delibera INAIL C.d.A. n. 99 del 16 settembre 2024.

(6) In particolare, in assenza di voci “significative” la riduzione del 5% trova applicazione nel caso in cui non esistano eventi lesivi definiti nel triennio di osservazione, oppure in presenza di eventi lesivi ma, nel contempo, di un indice di sinistrosità aziendale (ISAR) inferiore a zero (e quindi di una sinistrosità aziendale migliore della media). In presenza di eventi lesivi ma, nel contempo, di un ISAR superiore a zero (e quindi di una sinistrosità aziendale peggiore della media), in luogo della riduzione del 5% trovano invece applicazione le percentuali di aumento previste dalla Tabella B-Malus di cui all’art. 20 delle Modalità tariffarie.

(7) Prendendo come esempio una PAT con un numero di “Lavoratori-anno” superiore a 100 (come tale rientrante nella fascia dimensionale più alta):

a) la presenza di un ISAR -1 (quindi molto favorevole) comporta, secondo la Tabella A-Bonus, l’applicazione sui tassi medi di tariffa di tutte le voci della PAT di un’oscillazione in riduzione pari al 30% (percentuale massima di sconto prevista dalle Modalità Tariffarie);

b) specularmente, la presenza di un ISAR superiore a 4 (indice di una sinistrosità aziendale ampiamente sopra la media) comporta, secondo la Tabella B-Malus, l’applicazione della percentuale massima di aumento, pari anch’essa al 30%.

18 dicembre 2024

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