Incentivi all'assunzione di donne impiegate in settori o con professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere
D.M. 30 dicembre 2024 n° 3217
Il Decreto Interministeriale 30 dicembre 2024, n. 3217, riprodotto in allegato, ha individuato, per l’anno 2025, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del 2023.
Tali settori e professioni, elencati nelle Tabelle allegate al menzionato decreto, sono validi – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione dell’incentivo di cui all’art. 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per il 20251.
Ai sensi della norma citata, spetta la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione ad assunzioni, con contratto di lavoro subordinato, a partire dal 2013, per 12 ovvero 18 mesi a seconda della tipologia del contratto di lavoro2, di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 - ora sostituito dall’art. 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - impiegate in un settore economico o per una professione fra quelli individuati annualmente con decreto interministeriale.
1 Per l’anno 2018, v. il Decreto Interministeriale 10 novembre 2017, n. 335. Per l'anno 2019, v. il Decreto Interministeriale 28 novembre 2018, n. 420. Per l’anno 2020, v. il Decreto Interministeriale 25 novembre 2019, n. 371. Per l'anno 2021, v. il Decreto Interministeriale 16 ottobre 2020, n. 234. Per l'anno 2022, v. il Decreto Interministeriale 17 dicembre 2021, n. 402. Per l'anno 2023, v. il Decreto Interministeriale 16 novembre 2022, n. 327. Per il 2024, v. il Decreto Interministeriale 20 novembre 2023, n. 365.
2 La riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro spetta per un periodo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato anche a scopo di somministrazione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
Si rammenta che, in merito all’incentivo previsto dall’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012, il Ministero del Lavoro e la Direzione Generale dell’INPS hanno diramato istruzioni, rispettivamente, con circolare n. 34 del 25 luglio 2013 e circolare n. 111 del 24 luglio 2013, messaggio n. 12212 del 22 luglio 2013 e messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013.
All./