Incentivo al posticipo del pensionamento anticipato

Istruzioni Inps

Con l'allegato messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103"), prevista dall'art. 1, commi 286 e 287, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) e dal Decreto interministeriale 21 marzo 2023.

Nel richiamare la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, che ha illustrato condizioni e le caratteristiche della misura in oggetto, l'Istituto ha fornito ora i seguenti chiarimenti:

  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la rinuncia all'accredito della quota di contributi a proprio carico relativi all'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme esclusive e sostitutive della stessa. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi;
  • la misura in esame comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS (dell'1% ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438). In relazione al contributo aggiuntivo dell'1%, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'elaborazione del flusso Uniemens nel caso di esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo da parte del lavoratore e per il recupero, nelle denunce di dicembre 2023 o gennaio 2024, dell'aliquota eventualmente versata successivamente all'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore.
All./
10 gennaio 2024

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