Indennità di congedo parentale all'80% per tre mesi
Istruzioni Inps - circolare n° 95 del 26 maggio 2025
Si allega la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, con la quale la Direzione Generale dell'INPS ha illustrato la disciplina che ha elevato all'80 per cento della retribuzione la misura dell'indennità spettante per le lavoratrici madri e i lavoratori padri che fruiscono del congedo parentale, per un massimo di tre mesi (v., da ultimo, la Legge di bilancio 2025.
L'Istituto ha ricordato che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, ed in particolare:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Tale congedo, a seguito dell'intervento delle Leggi di bilancio degli anni 2023, 2024 e 2025, risulta attualmente indennizzabile all'80 per cento della retribuzione per un massimo di 3 mesi.
Se il minore è nato o adottato, affidato o collocato in famiglia prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’indennità di congedo parentale nella misura dell'80 per cento della retribuzione spetta per massimo un mese (in applicazione della Legge di bilancio 2023), a condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente abbia terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’indennità nella misura dell'80 per cento spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
Se il minore è nato o adottato, affidato o collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’indennità nella misura dell'80 per cento spetta per massimo due mesi (in applicazione delle Leggi di bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80 per cento.
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’indennità nella misura dell'80 per cento spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale.
Se il minore è nato o adottato, affidato o collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’indennità nella misura dell'80 per cento spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle Leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80 per cento.
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
La circolare in esame, nel fare numerosi esempi di casi particolari, ai quali si rinvia, sottolinea che l'elevazione dell’indennità all’80 per cento è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale attribuiti a ciascun genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento o collocamento in famiglia.
Per quanto riguarda i restanti mesi di congedo parentale:
- 6 mesi sono indennizzati al 30 per cento, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'art. 34, comma 3, del T.U. maternità e paternità (a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).
Si fa peraltro notare che i codici evento e di conguaglio da esporre nei flussi Uniemens sono variati con decorrenza dal 1° gennaio 2025. La circolare in oggetto, infatti, ha stabilito che, per quanto attiene agli eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso “M047”, che assume il più ampio significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%” e contestualmente procedono al conguaglio della prestazione in misura dell’80 per cento utilizzando il nuovo codice conguaglio ”L331“. Inoltre, i datori di lavoro "devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l’utilizzo dell’elemento < MesePrecedente > o tramite l’invio flussi di variazione delle denunce individuali".
All./