Indennità di preavviso

Transazione tra le parti non ha valore per l'INPS

La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2021, n. 12932, ha affermato che l'obbligo di versare i contributi sull'indennità sostitutiva del mancato preavviso sorge nel momento in cui il licenziamento acquisisce efficacia.

Se il lavoratore licenziato rinuncia al diritto all’indennità di preavviso, anche sottoscrivendo un accordo transattivo che regoli in maniera diversa l'obbligo riguardante la retribuzione, tale rinuncia non ha alcun effetto sull'obbligazione contributiva in quanto tale rinuncia non ha valore provenendo dal lavoratore e non dall'INPS che è il titolare del negozio giuridico.

La transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore rimane estranea al rapporto contributivo in quanto alla base del calcolo dei contributi previdenziali è posta la retribuzione dovuta, per legge o per contratto, e non quella di fatto corrisposta.

E' raccomandabile pertanto per i datori di lavoro, nonostante la disponibilità del diritto, di evitare accordi o transazioni  che comprendano rinunce al preavviso, ma di fare in modo che venga sempre osservato il periodo previsto contrattualmente o pagata l’indennità sostitutiva.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

12932_1.pdf

08 giugno 2021

Condividi