Indennità Una tantum di 150 Euro
Istruzioni I.N.P.S.
ll D.L. n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter) ha previsto, agli articoli 18 e 19, il riconoscimento di un’indennità una tantum, in via automatica per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, di importo pari a € 150 ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo Decreto Legge.
L'Inps, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 (in allegato), fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento di tale indennità.
Lavoratori beneficiari
L’indennità trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
In particolare, il bonus spetta a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore; ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno.
L’erogazione della indennità è, invece, esclusa per i lavoratori domestici e per gli operai agricoli a tempo determinato.
L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Riconoscimento dell’indennità
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 16, del D.L. n. 144/2022, ossia delle prestazioni per le quali è l’Inps a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la predetta dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se pagata a dicembre 2022) e conguagliata con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.
UniEmens
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, indicheranno, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:
- “CodiceCausale” “L033”;
- “IdentMotivoUtilizzoCausale” “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” “2022/11”;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare.
All./