INPS
Chiarimenti sull'esonero contributivo del 2% e tredicesima mensilità
Il Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022) ha previsto, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, l’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero dello 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, spettante ai lavoratori dipendenti il cui reddito mensile non supera il limite di 2.692 euro.
L’INPS, con il Messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022 (in allegato), fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’integrazione sui ratei della tredicesima mensilità, in particolare, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Applicazione sgravio da ottobre
I datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”,
A parziale rettifica di quanto indicato nel Messaggio n. 3499/2022, l’Inps specifica che la valorizzazione dell’elemento
Applicazione sgravio mesi precedenti
I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, l’elemento
Ricalcolo note di rettifica
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero esponendo sul codice “L024” il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2% in alternativa all’0,8%, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
Il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre e novembre 2022.
All./