INPS

Aliquota aggiuntiva dell'1%

Com'è noto, a decorrere dal 1° gennaio 1993 è stata istituita dall'art. 3 ter della L. n° 438/92 un'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% a carico dei dipendenti da calcolare sulla quota di retribuzionwe eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per l'anno 2022 l'importo di detta fascia è pari a € 48.279,00 annui.
Le modalità di applicazione del contributo, a suo tempo diramate dall'Inps, prevedono l'adozione del criterio della mensilizzazione della quota di retribuzione da assoggettare all'aliquota aggiuntiva e l'effettuazione di un eventuale conguaglio del contributo alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel mese di dicembre 2022 le aziende sono, pertanto, tenute alle operazioni di conguaglio annuale del contributo, che può risultare a debito o a credito del dipendente, ed alla loro registrazione sul flusso Uniemens di competenza.
14 dicembre 2022

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