Inps

Reimpiego del lavoratore successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico - massimale contributivo

Con l'allegato messaggio n. 3748 dell'11 novembre 2024, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito chiarimenti circa il corretto adempimento dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore in epoca successiva al conseguimento del trattamento pensionistico, in relazione all'operatività del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (attualmente pari a 119.650 euro).

Al riguardo, l'Istituto sottolinea che la data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche dopo il conseguimento del trattamento pensionistico.

Pertanto, anche per la contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza della pensione, non sarà applicabile detto massimale contributivo in presenza di contribuzione per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, in quanto il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico e in generale di qualsiasi trattamento previdenziale non determina il venir meno della condizione di "vecchio iscritto".

Per il caso di inizio di una attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un Ente previdenziale di diritto privato di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 o al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (v. qui), occorre fare riferimento alla specifica disciplina ordinamentale adottata dallo specifico Ente.

All./

messaggio i.n.p.s. n° 3748 dell'11 nov. 24.pdf

20 novembre 2024

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