Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo

Messaggio INPS

L’INPS, con il messaggio n. 2736 del 26.07.24, fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria relativamente alla richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d. lgs. n. 148/15

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona del dott. Alberto Virgili

All.

15266_Messaggio-numero-2736-del-26-07-2024.pdf

29 luglio 2024

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