Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo
Messaggio INPS
L’INPS, con il messaggio n. 2736 del 26.07.24, fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria relativamente alla richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d. lgs. n. 148/15
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona del dott. Alberto Virgili
All.