Isopensione
Messaggio Inps n° 3166 del 23 ottobre 2025
Con l'allegato messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le istruzioni per la compilazione dell'Uniemens delle posizioni relative ai lavoratori destinatari delle prestazioni di esodo conseguenti agli accordi collettivi di isopensione di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali siano soggetti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
L'istituto al riguardo ricorda che:
- il datore di lavoro, nel caso di accesso alla prestazione di esodo, si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (anticipato o di vecchiaia);
- per i periodi di erogazione della prestazione, la norma sopra citata prevede che venga versata, a favore dei lavoratori in esodo e a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura;
- ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di NASpI. La retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è pertanto determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente;
- per coloro che non hanno contribuzione versata prima del 1° gennaio 1996 e per coloro che hanno esercitato l'opzione per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (la cui misura per l'anno 2025 è pari a 120.607,00 euro).
Si fa rinvio al messaggio allegato per le istruzioni operative relative alla compilazione dei flussi Uniemens.
Allegato
