Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nota in materia di congedi e permessi

L’ispettorato del lavoro è intervenuto con apposita nota (in allegato) successivamente all’emanazione e del Decreto Legislativo n.105 del 30 giugno 2022, relativo alle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori d’assistenza.

Di seguito le principali novità introdotte dal Decreto e ribadite nella nota dell’ispettorato.

Congedo di paternità obbligatorio.

Il congedo di paternità:

  1. spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
  2. è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
  3. non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
  4. è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
  5.  si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  6. può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  7. è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità.
  8. dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione
  9. è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

In caso di utilizzo del congedo in esame vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di dimissioni, in questo periodo, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento, ovvero: indennità di preavviso, NASPI e lo stesso non sarà soggetto alla disciplina del preavviso. Per l'esercizio del diritto, il padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

Per i periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nello specifico, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore. Entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

L’ispettorato, precisa, che restano comunque invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, ovvero a chi è stato disposto un affidamento esclusivo del figlio, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104, che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento.

Le modifiche in esame trovano applicazione anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento.

Con l’occasione si ricorda che, i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Si evidenzia che, i periodi di congedo parentale, sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.

Congedo straordinario come disciplinato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Per tale istituto è stato previsto l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, al pari del coniuge. Ne consegue che, secondo la disciplina entrata in vigore il 13 agosto 2022, nell’ordine di priorità, al coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto. È stata inoltre prevista la possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Si individua tra i titolari del diritto anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto e si stabilisce che “Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Viene, dunque, superato, il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

In conseguenza della modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad opera del decreto legislativo n. 105/2022, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto.

All./

nota inl congedi e permessi.pdf

15 settembre 2022

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