Istruzioni dell'INPS in merito alle retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero per il 2024

Circolare n° 49/2024

Con l'allegata circolare n. 49 del 25 marzo 2024, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito indicazioni circa la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero, operata dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2024.

L’Istituto ha sottolineato fra l’altro – come già precisato nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 – che le disposizioni di cui trattasi, contenute nel Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea ed ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

La circolare in oggetto ha fatto inoltre presente che, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto interministeriale, per i lavoratori in relazione ai quali sono stabilite fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto.

Per “retribuzione nazionale” – ha precisato l’INPS – si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.

Tale importo deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia di retribuzione da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento da o per l’estero, nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile deve essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con le modalità indicate dall’INPS nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.

L’Istituto ha altresì segnalato che le retribuzioni di cui al Decreto 6 marzo 2024 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Al paragrafo A3, la circolare in oggetto ha evidenziato inoltre che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra illustrati può subire delle variazioni:

  • laddove si verifichi, nel corso del mese, il passaggio da una qualifica all’altra, ovvero la modifica del trattamento economico individuale da contratto collettivo (nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica). In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica, ovvero della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto;
  • nelle ipotesi in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (quali, ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel computo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa, comprensivo delle predette voci retributive, e dividere nuovamente il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto del ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia di retribuzione da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo dei contributi rispetto a quella adottata, occorrerà procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso.

Da ultimo, l’INPS ha comunicato che le aziende le quali, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 giugno 2024, attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in commento.

All./

circolare i.n.p.s. 2024 lavoratori all'estero.pdf

15 aprile 2024

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