La quietanza liberatoria

Conferma dell’orientamento giurisprudenziale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 agosto 2021, n. 22245, non ha cambiato orientamento e conferma che la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato.

Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto.

Alla luce di questo chiaro orientamento giurisprudenziale appare utile consigliare agli Associati la transazione in sede protetta (presso la sede dell’Unione Industriale del VCO).

Per ogni chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del dott. Alberto Virgili

30 settembre 2021

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