Lavoratori stranieri - permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione
Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1074/2022, ha fornito chiarimenti in merito alla posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4,del D.P.R. n. 394/1999.
L’INL rammenta che il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore, e che tale limite non è derogabile.
Viene chiarito che lo studente straniero, pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore, non può modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi).
La disciplina di riferimento, infatti, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, ha il fine di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa è prevalente rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.
Inoltre, non si ritiene fattibile un’interpretazione estensiva dei limiti orari previsti dalla disciplina in esame, poiché la stessa, consentendo l’ingresso per motivi di studio al di fuori delle quote stabilite con i decreti flussi, si considera di maggior favore e risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto a quella ordinaria prevista per l’ingresso con finalità lavorative.
Pertanto, l’INL sottolinea che, con il permesso di soggiorno in argomento, è consentito soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti, e non sono quindi ritenuti conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.
Nell’ipotesi in cui il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti predetti, è tenuto quindi a richiedere, prima della relativa scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.