Legge di bilancio 2020

Incentivo assunzioni under 35

Si informa che il disegno di legge di Bilancio 2020, con riferimento all’assunzione di giovani under 35, prevede che l’esonero parziale in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro operi per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Le assunzioni di giovani under 35 effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 consentiranno il diritto all’incentivo strutturale previsto dall’art. 1, commi 100 e seguenti della l. n. 205/2017.

Si ricorda che l’incentivo destinato ora anche ai giovani under 35, seppure fino al 2020, consiste nell’esonero parziale in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi INAIL, entro il limite massimo di 3 mila euro annui e si applica nel caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.

La durata dell’agevolazione è di 36 mesi dalla data assunzione o trasformazione.

Il massimale di 3 mila euro annui va però riparametrato ed applicato su base mensile, questo significa che l’importo effettivamente utilizzabile è di 250 euro mensili, senza possibilità di recuperare nei mesi successivi l’eventuale importo rimasto inutilizzato nel mese di competenza.

Nel caso di contratto a tempo parziale il massimale va riproporzionato sulla base dell’orario del contratto individuale rispetto a quello normale previsto a tempo pieno dal contratto collettivo di lavoro.

L’incentivo può essere fruito esclusivamente dai datori di lavoro privato ed oltre al requisito anagrafico, è necessario che il lavoratore non abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.

Non sono tuttavia ostativi gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta anche nel caso di assunzione di un lavoratore già assunto con l’incentivo strutturale da parte di altri datori di lavoro qualora l’incentivo non fosse stato utilizzato complessivamente per 36 mesi. In tale ipotesi, la quota residua di incentivo potrà essere utilizzata dagli altri datori di lavoro privati che procedono all’assunzione indipendentemente dall’età del lavoratore.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

27 novembre 2019

Condividi