Legge di bilancio 2023

Norme in materia di lavoro e previdenza

Sul Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025”.

La legge è in vigore dal 1° gennaio 2023, salve diverse decorrenze previste per specifici provvedimenti. Di seguito proponiamo una prima sintesi delle misure di principale interesse dei datori di lavoro in materia di lavoro e previdenza, con riserva di successivi approfondimenti sulla base dei relativi provvedimenti attuativi e delle indicazioni operative che saranno emanate da parte degli Enti competenti.

RIDUZIONE CONTRIBUTI IVS LAVORATORI DIPENDENTI

(art. 1, comma 281) La disposizione reintroduce, a favore dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero di 2 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Questa disposizione ricalca lo schema già individuato nel 2022, estendendone la portata applicativa. Infatti, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale (per un totale, quindi, di 3 punti percentuali). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per l’applicazione operativa, vale la riserva delle istruzioni da parte dell’INPS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

(ART. 1, COMMI 283 - 285) In via sperimentale per il 2023, i lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata INPS possono accedere a pensione con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. “quota 103”). Il trattamento è riconosciuto, per un importo non superiore a cinque volte il minimo pensionistico, per le mensilità di anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari ed è conseguibile anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi versati in più gestioni pensionistiche. La prestazione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età). Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano i requisiti previsti (età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni) entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Invece, gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano i medesimi requisiti previsti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI CHE HANNO I REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

(ART.1, COMMI 286-287) Coloro che maturino i predetti requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile – c.d. “quota 103” (ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023) e decidano di rimanere in servizio possono rinunciare all’accredito dei contributi pensionistici a proprio carico che, quindi, il datore di lavoro non verserà ad INPS, corrispondendo direttamente ai lavoratori l’importo equivalente. Le modalità di attuazione della misura sono demandate a un decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni.

APE SOCIALE

(art. 1, commi 288 - 290) Viene confermata a tutto il 2023 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale che consente di percepire un’indennità in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori svantaggiati.

OPZIONE DONNA

(art. 1, comma 292) L’anticipo pensionistico destinato alle lavoratrici donne che optino per il sistema contributivo di calcolo della pensione quest’anno si consegue al raggiungimento di almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età entro il 31 dicembre 2022, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

▪ assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 ovvero parente/affine entro il secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con grave disabilità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

▪ invalidità civile almeno pari al 74%;

▪ essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale; in tal caso l’età anagrafica richiesta è pari a 58 anni di età, a prescindere dal numero di figli. Rammentiamo che alla prestazione in parola trova applicazione la cosiddetta “finestra” mobile di 12 mesi (elevati a 18 mesi quando la prestazione viene liquidata a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi).

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI

(art. 1, commi 294-299) Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono/trasformano tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero in questione è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza. Inoltre, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, elevando il limite massimo di esonero, di cui al comma 10 dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020, da 6.000 a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Si ricorda che le disposizioni richiamate prevedono un esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato o della trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato non abbiano compiuto il 36° anno di età. Tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ancora, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020 sono riconosciute anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; il limite massimo di importo di cui al comma 16 dell’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato da 6.000 euro a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Si ricorda che le disposizioni richiamate prevedono un esonero nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa a regime) per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

▪ donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

▪ donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

▪ donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per l’anno 2023 le professioni e i settori in questione sono stati individuati con decreto interministeriale del 16 novembre 2022;

▪ donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L'efficacia delle disposizioni agevolative per le assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza, di giovani under 36 anni e di personale femminile, in commento, è condizionata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea. Per l’applicazione operativa delle suddette misure, vale la riserva delle istruzioni da parte dell’INPS.

LAVORO AGILE PER LAVORATORI FRAGILI

(art. 1, comma 306) Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Si ricorda che il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di invio delle relative comunicazioni.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

(art. 1, commi 313-317) Nelle more di una sua organica riforma, il reddito di cittadinanza dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità, ad eccezione che per i nuclei in cui vi siano persone con disabilità o con almeno 60 anni di età. I soggetti tenuti agli obblighi di risposta devono essere inseriti per un periodo di sei mesi in un corso di formazione o riqualificazione professionale ed è prevista la decadenza della prestazione in caso di mancata frequenza. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali al predetto obbligo. Nella logica di rafforzamento della condizionalità, si decade dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

PROROGA CIGS AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA E PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

(art. 1, commi 325 e 329) Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa), sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse così stanziate, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017. Viene prorogato per il 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (in favore delle imprese che cessano o abbiano cessato l’attività produttiva è prevista la CIGS finalizzata alla gestione degli esuberi di personale), per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

MISURE A SOSTEGNO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

(art. 1, commi 340 e 341) Sono stanziate nuove risorse a finanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

(art. 1, comma 342) Sono apportate alcune modificazioni all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che disciplina le prestazioni occasionali mediante contratto di prestazione occasionale - CPO - e libretto di famiglia). In particolare:

▪ è elevato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente da ciascun utilizzatore;

▪ si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (che definiscono i limiti e le condizioni per l'utilizzo o la prestazione di lavoro occasionale) si applicano, entro i limiti stabiliti dal citato articolo 54-bis, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.;

▪ si eleva da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere a contratti di prestazione occasionale e si elimina conseguentemente l'eccezione prevista per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le quali il limite era fissato a 8 lavoratori. Per l’applicazione operativa, vale la riserva delle istruzioni e dei necessari adeguamenti dei sistemi informatici da parte dell’INPS.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

(art. 1, comma 357) Vengono resi strutturali gli incrementi dell’assegno unico universale per i disabili originariamente previsti limitatamente al 2022. L’importo della prestazione è inoltre incrementata nel primo anno di vita del bambino e per i nuclei familiari con tre o più figli.

CONGEDO PARENTALE

(art. 1, comma 359) Con integrazione al comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, l'ammontare dell'indennità spettante per congedo parentale viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione. La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità - di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo n. 151 del 2001 - successivamente al 31 dicembre 2022. Per l’applicazione operativa, vale la riserva delle istruzioni da parte dell’INPS.

12 gennaio 2023

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