Licenziamenti collettivi: criterio dei carichi di famiglia

Art. 5 L. n. 223/91

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2021, n. 10996, ha ritenuto che lo scopo dell’articolo 5, L. 223/1991, sia quello di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori, che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale, integrante una prospettiva riduttiva rispetto al fine perseguito dal Legislatore.

Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, deriva che il riferimento ai "carichi di famiglia" debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi-

La Corte ha pertanto concluso che il criterio de quo deve essere inteso in modo elastico.

La valutazione da parte del datore di lavoro non deve perciò limitarsi ai profili fiscali, ma vanno presi in considerazione tutti gli elementi che possono contribuire a definire gli oneri economici sostanziali che derivano dal mantenimento di un famigliare, gravanti su un singolo lavoratore.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

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15 giugno 2021

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