Licenziamenti economici

Manifesta insussistenza del fatto alla base del licenziamento – Legge Fornero -

Si informa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 125 del 19 maggio 2022, è intervenuta su un altro tassello della L. 92/2012, in materia di disciplina dei licenziamenti, statuendo che, ai fini della tutela dell’articolo 18, L. 300/1970, nel testo modificato dalla riforma Fornero, il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta” (comma 7, secondo periodo).

L’incostituzionalità riguarda, pertanto, la sola parola “manifesta”, che precede l’espressione “insussistenza del fatto” posta a base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative. La Corte ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative.

E’ stato spiegato che nelle controversie in materia di licenziamenti per gmo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto – che è già di per sé un’operazione complessa – le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare “nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza”.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili

20 maggio 2022

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