Licenziamento economico
Obbligatoria la reintegrazione se alla base c'è manifesta insussistenza del fatto
La Corte costituzionale, in camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 della Legge n. 300/70, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero, là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.
Si attendono le motivazioni del provvedimento.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.