Limite esenzione fringe benefit
Circolare AE
Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 1.08.23, fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito all’innalzamento, per il periodo d’imposta 2023, a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit, previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, in favore dei lavoratori dipendenti (e di coloro i quali ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) con figli fiscalmente a carico (articolo 40, della Legge n. 85/2023, di conversione del D.L. 48/23).
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili
All.