Massimale contributivo Inps
Circolare n° 48 del 25 marzo 2024
Con l'allegata circolare n. 48 del 25 marzo 2024, la Direzione Generale dell'INPS ha comunicato il rilascio, nel portale istituzionale, di una nuova funzionalità, che consente ai datori di lavoro privati ed ai loro intermediari di accedere alle informazioni presenti negli archivi informatici dell'Istituto relative all'anzianità assicurativa presso le gestioni pensionistiche obbligatorie, ai fini della corretta applicazione del massimale della retribuzione imponibile, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, fissato - per l'anno 2024 - a 119.650 euro.
Facendo rinvio alle istruzioni riportate nella circolare in esame, si sottolinea che la nuova funzione "PRISMA" (acronimo di "Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale"), disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori delle Sedi INPS, fornisce un prospetto di sintesi dei dati essenziali riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi (alimentato dalle Casse professionali).
Si fa peraltro presente che il prospetto ha una finalità esclusivamente informativa e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, pur rappresentando un utile strumento per individuare il corretto regime contributivo da applicare al rapporto di lavoro, unitamente alla dichiarazione resa dal lavoratore. Le informazioni in esso contenute potrebbero, in effetti, non essere complete, per la mancanza di dati rilevanti non presenti negli archivi informatici dell'Istituto (trattandosi, ad esempio, di domande di accredito di contribuzione figurativa o di riscatto relative a periodi in cui il processo di gestione delle stesse non sia automatizzato o presentate nella Gestione pubblica o di periodi svolti prima del 1996 in Paesi dell'Unione Europea o convenzionati con l'Italia non ancora certificati).
In altri termini, l'interrogazione della piattaforma da parte dei datori di lavoro circa la sussistenza di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata prima del 1° gennaio 1996, sarà particolarmente utile in caso di restituzione di un risultato positivo. In caso contrario, resta cruciale la collaborazione del lavoratore nel mettere a disposizione del datore di lavoro, sia all'inizio sia durante il rapporto di lavoro (in caso di intervenute domande di riscatto), tutte le informazioni utili al fine di valutare, in caso di superamento della predetta soglia annua di retribuzione massima, l'applicazione del tetto contributivo.
All./