Minimali di retribuzione giornaliera per l'anno 2024 e nuovi valori ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale

Indicazioni dell'Inps

Con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, la Direzione Generale dell’INPS ha comunicato i minimali di retribuzione imponibile e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, a valere per l’anno 2024.

In riferimento alla sopraindicata circolare, si precisano i valori salienti utili per lgli adempimenti paghe/contributi.

MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITA` DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Sul piano generale, l’INPS precisa che:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore al trattamento economico previsto dal contratto collettivo;
  • il reddito da assoggettare a contribuzione (ivi compreso il minimale contrattuale di cui alla norma sopra richiamata) deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, per effetto dell’art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’art. 1, comma 2, del citato Decreto-Legge n. 338/1989, non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  • anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per i diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, ai sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537, devono essere adeguati, se di importo inferiore, al limite mimino di cui al predetto art. 7 della Decreto-Legge n. 463/1983.

In merito alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l’Istituto rimarca che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari al 5,4%.

Tali limiti minimi devono essere ragguagliati, se di importo inferiore, ad € 56,87 (pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, determinato in € 598,61).

Per quanto in particolare concerne i settori dell’industria e del terziario, i limiti minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi sono stati fissati nelle seguenti misure:

  • dirigenti 157,29;
  • impiegati, quadri, viaggiatori o piazzisti, intermedi ed operai, compresi i lavoratori a domicilio1 56,87.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), vige un minimale di retribuzione orario, determinato moltiplicando il minimale giornaliero per il numero normale delle giornate lavorative comprese nella settimana (per l’INPS è in linea generale pari a sei, anche nei casi di orario distribuito su cinque giorni) e dividendo il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori a tempo pieno (ad esempio: € 56,87 moltiplicato per 6 e diviso per 40 = € 8,53).

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L’Istituto ricorda che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo.

PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE AI FINI DEL CALCOLO DELL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL’1%

DOVUTA ALL’INPS SULLA RETRIBUZIONE ECCEDENTE
 

L’art. 3-ter, inserito nel Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384, dalla Legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura di un punto percentuale, a carico dei lavoratori dipendenti che versino ai fondi pensionistici di appartenenza aliquote contributive inferiori al 10%, da applicare, dal 1° gennaio 1993, sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Al punto 5., la circolare in esame rende noto che, per il corrente anno, l’aliquota aggiuntiva è dovuta sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di  55.008,00 (da € 52.190,00 del 2023).

L’Istituto, inoltre, ribadisce che, ai fini degli adempimenti contributivi, è necessario procedere alla mensilizzazione delle quote retributive da assoggettare all’aliquota aggiuntiva; il limite annuo di € 55.008,00, rapportato a dodici mesi, deve pertanto essere mensilizzato in € 4.584,00.

MASSIMALE ANNUO DELLA BASECONTRIBUTIVA E PENSIONABILE
 

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e nei casi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo (art.1, comma 23, della stessa Legge n. 335/1995, come modificato dal Decreto-Legge 28 settembre 2001, n. 335, convertito dalla Legge 27 novembre 2001, n. 417), è fissato, per l’anno 2024, nell’importo di  119.650,00 (da € 113.520,00 del 2023).

Tale massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, di cui all’art. 3-ter della Legge n. 438/1992.

LIMITE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI
 

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del Decreto-Legge n. 463/1983, modificato dall’art. 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 338/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Tale parametro, rapportato al trattamento minimo di € 598,61 per l’anno 2024 è pari ad una retribuzione settimanale di € 239,44 ed annuale di € 12.451,00 (239,44 x 52).

IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
 

L’art. 51, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 1997, n. 314, stabilisce che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.

Al punto 8., la circolare in commento riporta i predetti valori. Si ricorda, al riguardo, che ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge di stabilità 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i​​l tetto di esenzione fiscale e contributiva dei c.d. "buoni pasto" è ridotto a 4 euro al giorno se in forma cartacea ed aumentato a 8 euro al giorno se gli stessi sono resi in forma elettronica.

Si sottolinea inoltre che:

  • con specifico riferimento ai benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto, per rendere più agevole la fruizione degli stessi, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale;
  • le leggi di finanza pubblica degli ultimi anni hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il c.d. "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di conversione in misure di welfare degli importi soggetti alla c.d. "detassazione".

RIVALUTAZIONE DELL’IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA

L’art. 78 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dispone che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di L. 3.000.000 (€ 1.548,58), rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.

Relativamente al corrente anno, tale limite massimo è pari a € 2.488,14.

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La circolare in commento fornisce, inoltre, precisazioni:

  • ai punti 10 e 11, in merito ai valori, per l’anno 2024, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e dei massimali giornaliero e annuo, rispettivamente, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti;
  • al punto 12, in riferimento alla determinazione, per l’anno 2024, dei valori per il calcolo delle contribuzioni per i lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche (ex INPDAP).
30 gennaio 2024

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