Minimali e massimali di retribuzione ai fini contributivi
Valori per l'anno 2026
Con Circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 l’Inps ha reso note le misure del minimale di retribuzione ai fini contributivi in vigore dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026 e fissato tale valore per la generalità dei dipendenti del settore industria in € 58,13 giornalieri.
Sono inoltre state effettuate le consuete rivalutazioni annuali dei valori utili per il calcolo dei contributi previdenziali di tutti i settori.
Segnaliamo, qui di seguito, i punti di maggiore interesse per le Aziende industriali:
- il minimale di retribuzione giornaliero 2026 per il settore industria è stato stabilito in € 58,13 per gli impiegati ed operai e di € 160,77 per i dirigenti; la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi non può comunque essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti;
- per la determinazione del minimale di retribuzione oraria per i contratti di lavoro part-time continua a trovare applicazione il criterio di computo secondo cui il minimale giornaliero va rapportato alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e l'importo così ottenuto va diviso per il numero delle ore di lavoro normale settimanale previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno (es. € 58,13 x 6 gg/40 ore = euro 8,07);
- l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore dell'1% viene versata sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2026, a € 56.224,00 (€ 4.685,00 mensili);
- il massimale annuo della base contributiva per i nuovi iscritti dall’ 1/01/1996 e per coloro ai quali si applica il sistema pensionistico contributivo è pari per il 2026 a € 122.295,00;
- il limite minimo di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, per l’anno 2026, risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 244,74 (€ 12.726,00 limite annuale);
- il valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) che, dal 1° gennaio 2026, non concorre alla determinazione della retribuzione imponibile è pari a € 4,00 se rese in formato cartaceo, € 10,00 se rese in forma elettronica;
- l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello stato è pari per l’anno 2026 a € 2.543,15;
- è stata confermata, anche con riferimento all’anno 2026, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit per cui non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
- il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario (art. 42, co. 5, D.Lgs n.151/2001) e dei relativi contributi obbligatori a carico del datore di lavoro è pari a € 57.837,00;
Le Aziende avranno tempo 3 mesi (entro il 16/04/2026) per regolarizzare il mancato rispetto dei nuovi minimali contributivi nel mese di gennaio, portando in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.