Modifica del tasso d'interesse di rateazione e misura delle sanzioni civili per Inps e Inail

Decorrenza 2 novembre 2022

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022, ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, dal 2 novembre 2022, è pari al 2%.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ed anche sulla misura delle sanzioni civili.

L’INPS, nella Circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, e l’INAIL, nella Circolare n. 41 del 28 ottobre 2022 riportano tutti i dettagli.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 2 novembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,00%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari al 7,50% a decorrere dal 2 novembre 2022.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 2, c. 11, del D.L. n. 338/1989 è pari al tasso dell’8% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre 2022.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 2 novembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), c. 8, dell’art. 116 della L. n. 388/2000, la sanzione civile è pari a 7,50% in ragione d’anno (tasso del 2,00% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal c. 10 dello stesso art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 7,50% annuo.

Sanzioni ridotte

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, c. 8, lett. a) della L. n. 388/2000, devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione di cui all’art 116, c. 8, lett. b) la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è pari all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure.

08 novembre 2022

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