Nullità del verbale di conciliazione sottoscritto in azienda

Giurisprudenza di legittimità

Degno di nota è l'arresto giurisprudenziale con cui la Corte di Cassazione ha qualificato come nulla la conciliazione in sede sindacale conclusa presso la sede aziendale, non potendo questa essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità per garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore.

Lo afferma la Cassazione con ordinanza 15 aprile 2024 n. 10065.

La Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, parte dal:

- l'art. 2113 c.c ai sensi del quale “nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro” 

  1. al primo comma considera "non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del dipendente derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti o accordi collettivi;
  2. al quarto comma esclude il divieto e, quindi, legittima le rinunzie e le transazioni qualora siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli art. 185, 410, 411, 412 ter, 412 quater c.p.c.”.

Con tali disposizioni, secondo la Corte di Cassazione, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere una forma rafforzata di “protezione” del lavoratore, disponendo l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservargli la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (cfr. Cass. n. 11167/1991).

Nel caso di specie, il verbale di conciliazione è stato concluso ai sensi degli “artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ.”con la precisazione che lo stesso deve “ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate agli artt 410 e 4111 c.p.c.”. Tuttavia, sottolinea la Corte di Cassazione, tale adempimento non è stato effettuato poiché il verbale di conciliazione è stato sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali aziendali.

In sostanza, l'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, cfr. Cass. n. 4730/2022Cass. n. 12858/2003Cass. n. 13217/2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quali diritti rinuncia (cfr. Cass. n. 24024/2013Cass. n. 21617/2018Cass. n. 25796/2023 e Cass. n. 18503/2023).

I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza datoriale.

Per ogni necessità l'Ufficio Sindacale è a disposizione al fine di perfezionare le conciliazioni delle vertenze presso la sede protetta dell'Unione Industriale di Verbania

08 maggio 2024

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