Obbligatoria la reintegrazione se il fatto è insussistente

Sentenza della Corte Costituzionale sul tema dell' art. 18 L n. 300/70, modificata da L. Fornero

La Corte Costituzionale ha dichiarato che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori così come modificato dalla riforma Fornero (L. n. 92/12) è incostituzionale.

Lo spiega un passaggio della sentenza n. 59 depositata il primo aprile 2021 e anticipata già lo scorso 24 febbraio dalla Consulta.

In caso di licenziamento, la reintegrazione è un obbligo se il fatto è insussistente.

Per i giudici, infatti, è "disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell'inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto"

La Corte costituzionale quindi stabilisce l’obbligatorietà della reintegra anche nei casi di licenziamenti in cui la causa economica (giustificato motivo oggettivo) sia manifestamente insussistente perchè verrebbe violato il principio di uguaglianza rispetto ad altri casi, come il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa in cui, se il fatto è manifestamente insussistente, permane l'obbligo della reintegra.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili

All.

Consulta-59-2021-articolo-18.pdf

02 aprile 2021

Condividi