Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Novità art. 2222 codice civile

L’INL, con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, congiuntamente al Ministero del lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222, cod. civ.).

Il D.L. 146/2021 ha, infatti, introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione per i committenti che operano in qualità di imprenditori, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione, da effettuarsi all’ITL, nelle more dell’integrazione dell’applicativo del Ministero, verrà effettuata tramite invio di una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato.

Per ogni ulteriore chiarimento contattare l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili.

All.

Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf

12 gennaio 2022

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