Ondate di calore

Nuova nota INL

L'INL ha approvato una nuova nota sulla tutela dei lavoratori al rischio legato alle ondate di calore.

Viene affermato che:

▪ valgono sostanzialmente le stesse considerazioni contenute nella nota dell'anno scorso;

▪ per la valutazione del rischio legato alle alte temperature è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile su: ▪ Portale Agenti Fisici; ▪ INAIL - Stress Termico; ▪ Worklimate; ▪ OSHA- Heat at work Guidance for workplaces.

▪ Durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, da parte dell’Ispettorato, si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e/o nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

▪ In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota del 2022: “Qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p. Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Regole ad hoc valgono per i cantieri edili.

▪ Si sottolinea, in particolare, come la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

19 luglio 2023

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