Periodo di prova
Vincoli del tempo determinato
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova dovrà essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.
E’ quanto previsto dallo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo, per l’attuazione della direttiva UE n. 2019/1152. La bozza di provvedimento, ribadisce inoltre i principi già consolidati nel nostro ordinamento nazionale, ove è previsto che sia la contrattazione collettiva a determinare la durata del periodo di prova entro il limite massimo di sei mesi.
Altro elemento attenzionato dal legislatore riguarda la reiterazione del periodo di prova.
In linea di principio la prova non può essere reiterata in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento di mansioni già ricoperte dal lavoratore in rapporti di lavoro precedenti.
Da segnalare la sentenza n. 22809 del 12 settembre 2019, con la quale i giudici della Suprema corte hanno evidenziato come la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni sia legittima ove sia dimostrata l'esigenza datoriale di verifica ulteriore del comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell'adempimento della prestazione, in relazione a mutamenti che possano essere intervenuti per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.
È il caso di sottolineare, comunque, che l’esigenza di reiterare il periodo di prova va valutata compiutamente dal datore di lavoro, avendo chiaro che ciò potrà comportare un eventuale contenzioso con il lavoratore, qualora la motivazione della ripetizione del patto di prova non sia coerente con le ipotesi esposte dalla giurisprudenza e non sia evidente dal contratto individuale sottoscritto tra le parti.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del dott. Alberto Virgili