Permessi elettorali dei dipendenti

Elezioni 8-9 giugno 2024

Si informa che 

abato 8 giugno, dalle ore 15 alle 23, e domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle 23, si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, le elezioni amministrative e quelle della Regione Piemonte.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti nominati presso i seggi elettorali quali presidente di seggio, segretaria o segretario, scrutatrice o scrutatore, rappresentante di lista, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e scrutinio. I giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Giornate lavorative

Devono essere considerate tali la giornata di lunedì (martedì, qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24 del lunedì) e la giornata di sabato, nell’ipotesi di settimana lunga.

Per queste giornate, lavoratrici e lavoratori hanno diritto all’assenza dal lavoro con riconoscimento del normale trattamento retributivo. La retribuzione spettante per dette giornate lavorative è pari al corrispettivo spettante per l’intera giornata, anche se l’attività svolta ai seggi è di entità ridotta e non coincidente con il normale orario di lavoro

Giornate non lavorative

Sono da considerarsi tali quelle concomitanti con la giornata del sabato (nell’ipotesi di settimana corta) salvo specifiche casistiche. In questo caso si può optare per il riconoscimento di una giornata di riposo compensativo retribuito.

Quindi, per quanto sopra, i giorni lavorativi passati al seggio elettorale sono considerati come giorni lavorati, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa. Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio nel caso della settimana corta il sabato) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo retribuito.

Le dipendenti e i dipendenti interessati alle operazioni elettorali devono preventivamente informare l’azienda il loro impegno, esibendo il certificato di “chiamata al seggio”. Tale comunicazione può essere effettuata anche verbalmente; tuttavia, sebbene la legge non lo imponga, è sempre consigliabile ricorrere alla forma scritta. Al rientro dovranno consegnare adeguati giustificativi con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e l’orario di chiusura delle attività, firmata dalla/dal presidente del seggio stesso (o controfirmata dalla/dal vicepresidente qualora la lavoratrice o il lavoratore sia presidente di seggio).

Per ogni ulteriore approfondimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili

03 giugno 2024

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