Permessi per donazione sangue

Indicazioni Inps - Circolare n° 96 del 26 maggio 2025

Si riporta in allegato la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, con la quale la Direzione Generale dell'INPS ha riepilogato il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione ed ha fornito le istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate.

Al riguardo, l'Istituto ricorda che:

  • il lavoratore dipendente, il quale cede il proprio sangue gratuitamente, ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione;
  • il datore di lavoro, che corrisponde direttamente la retribuzione al lavoratore, ha facoltà di chiedere all'INPS il rimborso della somma anticipata, comunicando i relativi dati nella denuncia contributiva, ponendo a conguaglio l’importo complessivo del trattamento riconosciuto con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’Istituto;
  • la retribuzione è garantita anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

Nel fare rinvio alla circolare in oggetto, che riepiloga le disposizioni che regolano la materie e fornisce le istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa, si sottolinea che:

  • il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti), compresi i lavoratori domestici;
  • al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo, cioè a quella che gli sarebbe stata riconosciuta in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative ad esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa;
  • al lavoratore dipendente giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità, cioè al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale ed al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio;
  • gli elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore dipendente donatore di sangue sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso. Tale retribuzione deve essere divisa per 26 per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. Per il lavoratore giudicato inidoneo alla donazione di sangue, invece, deve essere diviso per il divisore orario del mese considerato;
  • il datore di lavoro deve procedere alle operazioni di conguaglio dell'indennità pagata al dipendente entro il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la donazione di sangue o è stato giudicato inidoneo, avendo cura di conservare la relativa documentazione1 per un periodo di 10 anni, ponendo attenzione a che i certificati prodotti dal dipendente riportino il codice fiscale dell'ASL, dell'Azienda ospedaliera o dell'Associazione o Federazione di volontariato cui appartiene l'unità di raccolta.

1 Per la verifica dell'idoneità della documentazione prodotta dal lavoratore, v. il paragrafo 5  della circolare in commento.

Allegato

circolare inps n° 96 del 26 maggio 2025.pdf

04 giugno 2025

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