Procacciamento d'affari e agenzia

Le linee di demarcazione

Tra le figure, attive nel campo commerciale, che affiancano l’imprenditore nell’affrontare i vari mercati ci sono i procacciatori d’affari e gli agenti.

I due soggetti presentano indubbie affinità anche se la relativa disciplina si discosta su vari punti.

Inquadrare la singola figura nell’uno o nell’altro ruolo è tutt’altro che privo di conseguenze giuridiche e di ricadute economiche per le Aziende, attesochè l’agente, essendo caratterizzato dalla stabilità del rapporto, allorchè riceve il mandato dalla preponente, fa conseguire l’operatività di maggiori oneri per l’imprenditore.

L’agente si differenzia dal procacciatore d’affari in quanto l’agente assume l’obbligo di promuovere la conclusione di affari con continuità e stabilità, mentre il procacciatore d’affari si limita a raccogliere ordini dei clienti senza però alcun vincolo di stabilità, in maniera del tutto episodica e senza alcun obbligo di promozione di contratti.

La configurazione del rapporto quale agenzia, o l’accertamento che portasse a tale conclusione, induce l’attivazione di tutti gli obblighi previdenziali nei confronti della Fondazione Enasarco e l’assimilazione alla normativa di cui agli artt. 1750 e 1751 c.c..

E’ sostanzialmente la volontà espressa dalle parti, con il corollario della denominazione da esse apportata, a configurare un rapporto quale agenzia o quale procacciamento d’affari.

Le pronunce giurisprudenziali esistenti hanno portato ad attribuire alla figura dell’agente il tipico compito di promuovere la conclusione di contratti in una determinata sfera territoriale per conto dell’altra parte, viceversa il procacciatore d’affari non assume mai obbligazioni di questo tipo limitandosi a segnalare opportunità commerciali al preponente secondo una propria libera iniziativa e senza vincoli di stabilità verso il committente.

La stabilità e la continuità del rapporto caratterizzano, invece, l’agenzia.

Altri indicatori dell’esistenza di un contratto d’agenzia sono stati ravvisati nel criterio di preordinazione degli affari, le clausole di esclusiva, i patti di non concorrenza dopo la fine del rapporto e l’assegnazione delle zone di attività, clausola quest’ultima fortemente caratterizzante la figura dell’agente.

30 luglio 2020

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