Prospetto informativo disabili
Comunicazione entro il 31.01.22
I datori di lavoro obbligati all’invio del prospetto informativo disabili devono effettuare la trasmissione telematica entro il 31 gennaio 2022. Si tratta delle aziende che impiegano almeno 15 dipendenti e nel cui organico sono intervenuti cambiamenti della situazione occupazionale tali da determinare una variazione ai sensi della vigente disciplina del collocamento obbligatorio.
L’obbligo cambia in base alla dimensione aziendale rilevata alla data del 31 dicembre 2021:
- fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
- da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
- da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati + figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti nelle seguenti misure:
a. datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità;
b. datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell'organico complessivo aziendale.
Non rientrano nel computo della quota di riserva:
- apprendisti, fino al termine del periodo formativo;
- contratti a termine di durata pari o inferiore ai sei mesi.
Nella determinazione della dimensione aziendale di riferimento devono essere computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (Ministero del lavoro nota n. 17699/2012), inclusi, in caso di assunzione per sostituzione, il sostituto e non il sostituito, a prescindere dalla causa dell'assenza e i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno.
Con l’esclusione di:
- disabili occupati ai sensi della l. n. 68/1999;
- lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- addetti a lavori socialmente utili;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori agili;
- con esclusivo riferimento ai datori di lavoro privati, lavoratori ammessi al telelavoro (gli smart workers, invece vanno computati)
Sono sospesi dall’obbligo di assunzione i datori di lavoro che hanno in essere procedure di:
- cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata dei programmi;
- di contratto di solidarietà;
- licenziamento collettivo per tutta la durata della procedura e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, anche per tutto il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione ( se non escluso da accordo sindacale);
- incentivo all'esodo in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività
In questi casi il datore di lavoro è tenuto a presentare, per via telematica tramite il portale Cliclavoro, apposita richiesta di autorizzazione, corredata sia della documentazione.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili