Provvedimento di interdizione prima e dopo il parto
Indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Con la nota prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni circa le condizioni per emanare provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri prima e dopo il parto, ai sensi degli articoli 6, 7 e 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Nel fare rinvio ad una attenta lettura dell'articolata nota allegata, si sottolinea che - come ha precisato l'INL - è compito del datore di lavoro valutare i rischi per la sicurezza delle lavoratrici e dei bambini, individuando le misure di prevenzione e di protezione da adottare al fine di evitare l'esposizione al rischio, anche attraverso lo spostamento ad un altro reparto o a un 'altra mansione non pregiudizievole. Laddove ciò non risulti praticabile, il datore di lavoro deve tempestivamente avanzare domanda di astensione all'ITL territorialmente competente.
La nota in commento, al riguardo, ha ribadito che:
- l'impossibilità dello spostamento ad altra mansione non deve essere intesa in senso assoluto, cioè quando il datore di lavoro non abbia alcuna mansione alternativa a cui adibire la lavoratrice, bensì in senso relativo, cioè quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l’organizzazione aziendale. È infatti inesigibile da parte del datore di lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro;
- il datore di lavoro ha inoltre un potere “esclusivo” di valutare la fattibilità dello spostamento, tenuto conto che egli è l’unico soggetto in grado di conoscere, in quanto da lui stesso definita in ragione del ruolo rivestito, l’effettiva organizzazione aziendale. La valutazione circa la possibilità ovvero l’impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete pertanto, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale può contemperare le esigenze di tutela della lavoratrice e del bambino con la salvaguardia dell'efficienza dell’organizzazione aziendale, in modo da non comprometterne le finalità economiche. Ne consegue che l’eventuale accertamento da parte dell’Ispettorato, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata una circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.
All./