Rapporti di lavoro a tempo determinato stagionali
Contributo addizionale Naspi
Si allega il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, con il quale la Direzione Generale dell'INPS, prendendo le mosse dall'interpretazione autentica sulla definizione di attività stagionali, contenuta nel "Collegato Lavoro 2024" (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), ha precisato l'ambito di applicazione dell'esonero dal contributo addizionale NASpI di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo il quale ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Al riguardo si sottolinea che per la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 11 della Legge n. 203/2024, si considerano attività stagionali, oltre a quelle indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (c.d. "tabellate"), anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Tale disposizione vale ad integrare l'esclusione dei contratti a tempo determinato stagionali dal c.d. "stop & go", cioè il tempo che deve necessariamente intercorrere tra un contratto a termine e l'altro tra le stesse parti, di cui all'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, nonché, per effetto dei diversi rinvii a tale ultima norma, vale anche ad escludere, in relazione ai contratti a termine:
- la necessità delle causali di cui all'art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015;
- la durata massima complessiva dei contratti a termine, in caso di successione di contratti (a tempo determinato e di somministrazione a termine) per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;
- i limiti quantitativi posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva circa i contratti che possono essere stipulati dal datore di lavoro;
- il requisito di forma consistente nell'indicazione espressa della causale che legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
Ad avviso dell'Istituto, peraltro, poiché l'art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, esclude il contributo addizionale NASpI per i rapporti di lavoro a termine e il relativo incremento per ciascun rinnovo degli stessi esclusivamente in riferimento "ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525", senza fare riferimento all'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, oggetto di interpretazione autentica, la fattispecie esonerativa del contributo addizionale e del relativo incremento resta limitata - in quanto norma speciale e di stretta interpretazione - alle sole ipotesi disciplinate per decreto, cioè alle attività "tabellate".
All./