Regime contributivo dei "fringe benefit" nel 2023
Messaggio Inps n° 3884 del 6 novembre 2023
Con l'allegato messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo cui sono sottoposti, nel 2023:
- i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) di cui all'art. 51, comma 3, del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR), di importo non superiore a 258,23 euro. Per l'anno 2023, per i soli lavoratori con figli nelle condizioni anagrafiche e reddituali di cui all'art. 12, comma 2, del TUIR1, tale limite è elevato a 3.000 euro ed in esso sono ricomprese anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas (v. l'art. 40 del Decreto-Legge "Lavoro");
- il c.d. bonus carburante, cioè l'agevolazione introdotta dall'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, secondo il quale - sempre per l'anno 2023 - non concorre a formare il reddito, a soli fini fiscali e fino a 200 euro, il valore dei buoni benzina.
Facendo rinvio al messaggio in oggetto, anche per le istruzioni operative inerenti al conguaglio a cura dei datori di lavoro, si sottolinea che dal messaggio in oggetto emerge che il bonus carburante costituisce un'ulteriore agevolazione (a soli fini fiscali) rispetto a quella, valida sia a fini fiscali che contributivi, di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR e dell'art. 40 del Decreto-Legge "Lavoro". In caso di raggiungimento del tetto di 258,23 di fringe benefit (comprensivi di buoni carburante), elevato a 3.000 euro in favore del dipendente avente figli a carico, infatti, possono essere ulteriormente riconosciuti buoni carburante fino ad un massimo di 200 euro per l'anno 2023 esenti da imposizione fiscale (ma in tal caso assoggettati a contribuzione). Si tratta, in effetti, di due agevolazioni autonome e diverse tra loro, in entrambe le quali possono collocarsi i buoni carburante, secondo quanto sia più conveniente per l'impresa e il lavoratore.
1 A tale fine sono considerati a carico i figli aventi un reddito annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840, 51 euro. Tale limite è elevato a 4.000 euro annui per i figli di età non superiore a 24 anni.
All./