Repechage

Corte di cassazione, sentenza 4673/2021

Si informa che la Corte di cassazione in un suo recente arresto ha nuovamente analizzato l'istituto del repechage, ossia la possibilità di ricollocare all'interno dell'azieda il dipendente che si intende licenziare per giustificato motivo oggettivo

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del datore di lavoro «allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte», cioè quello che è definito repêchage.

Quest’ultimo «inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore».
La Corte precisa che il dipendente può indicare la presenza di posti in cui essere ricollocato all’interno dell’azienda ma non è un suo obbligo.
In particolare, in alcune sentenze, si è affermato che «ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell’impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto repêchage».
per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

 
24 febbraio 2021

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