Revisione del regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive

Circolare INPS n° 90 del 4 ottobre 2024

Si segnala che la Direzione Generale dell'INPS ha emanato la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, che si riporta in allegato, illustrativa delle nuove disposizioni in materia sanzionatoria per omissioni ed evasioni contributive.

Ferma restando la misura ordinaria delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva1, l'art. 30 del Decreto-Legge "PNRR" ne ha prevista una diversa modulazione al fine di favorire ed accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti.

SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA

L’omissione contributiva, prevista dall’art. 116, comma 8, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge. Il suo ammontare, in via ordinaria, è pari al tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti percentuali, sino al massimo del 40 per cento dell’importo dovuto.

Il Decreto-Legge "PNRR" ha ora previsto che, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione. 

L'Istituto ha rimarcato che:

  • la nuova disciplina trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024;
  • il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà;
  • nulla è variato circa il calcolo dei giorni di ritardo: le sanzioni civili sono calcolate, infatti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell’effettivo pagamento. Inoltre, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano ad essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi nella misura degli interessi di mora;
  • trascorso il termine di 120 giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.

Analogo calcolo viene applicato in caso di formazione dell’avviso di addebito che venga effettuato entro il medesimo termine, tenuto conto che la misura agevolata è riconosciuta solo in caso di intervenuto integrale pagamento della contribuzione dovuta entro il termine sopra indicato.

SANZIONI CIVILI PER EVASIONE CONTRIBUTIVA

L’ipotesi di evasione contributiva, che ricorre in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero, è stata integrata includendo in tale fattispecie anche il caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento e quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.


In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, l'art. 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000, come modificata dal Decreto-Legge "PNRR", continua a prevedere una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell’importo dovuto. Diversamente da prima, la fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, da un lato, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia; per altro verso, viene introdotta l’ulteriore previsione secondo cui, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 7,5 punti. In tali casi, resta fermo il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, pari al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.


Inoltre, l’ulteriore ampliamento del periodo temporale in cui la contribuzione denunciata spontaneamente può essere regolarizzata assicura il ripristino di un comportamento conforme alle regole in capo al contribuente. In tale ipotesi, infatti, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (30 o 90 giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand’anche l’accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini.

Le sanzioni civili sono rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tal caso, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.
La nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce o dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla citata disposizione, considerato che l’inadempimento è conosciuto da parte dell’Istituto solo per effetto delle denunce, registrazioni o dichiarazioni stesse.

SANZIONI CIVILI IN PRESENZA DI ACCERTAMENTI DEGLI ENTI IMPOSITORI

E' ora prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili applicate per omissione o evasione laddove, accertata la situazione debitoria dall’Ente impositore, d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.


Le sanzioni civili sono peraltro rideterminate nella misura ordinaria qualora il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: anche in tal caso, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.


L'INPS ha chiarito che anche questa nuova disposizione si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa.

SANZIONI CIVILI PER OMISSIONI DERIVANTI DA INCERTEZZE CONNESSE A CONTRASTANTI
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI O AMMINISTRATIVI

Il Decreto-Legge "PNRR" ha modificato anche il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, comma 10, della Legge n. 388/2000).


La previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice civile, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori.

SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE O EVASIONE CONTRIBUTIVA
NEI CASI DI CRISI, RICONVERSIONE O RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

I Consigli di Amministrazione degli Enti impositori possono fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza (v. la circolare INPS n. 88 del 9 maggio 2022). A seguito delle modifiche apportate dal Decreto-Legge "PNRR" il potere di riduzione delle sanzioni civili, in tali ipotesi, è subordinato alla ricorrenza di elementi oggettivi  costituiti dall’adozione di provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario ovvero da situazioni di crisi “che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza”, senza però subordinarne la concessione all’accertamento da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’effettiva sussistenza di uno stato di crisi aziendale dovuto comunque a cause non imputabili alla conduzione dell’azienda.


Queste ultime situazioni di crisi sono identificate nello stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Rispetto ai periodi di riferimento del debito contributivo ai fini della concessione della riduzione delle sanzioni civili resta confermato quello di 12 mesi previsto per la fattispecie di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Resta ferma l’esclusione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili nell’ipotesi in cui il debitore, utilizzando uno degli istituti regolati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, proponga all’INPS il pagamento parziale della propria esposizione debitoria.

ATTIVITA' DI COMPLIANCE DELL'INPS

Allo scopo di promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, il Decreto-Legge "PNRR" ha introdotto disposizioni per favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e agevolare l'emersione spontanea delle basi imponibili.

E' infatti previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS metta a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso e relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è, invece, rimessa la facoltà di segnalare all'Istituto eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

Sulla base di tale interlocuzione possono, infatti, emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.


L’individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni suddetti sono messi a disposizione del contribuente è determinata dall’INPS con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e soggetta ad approvazione da parte del Ministro del Lavoro entro 60 giorni dal ricevimento (sul punto si fa riserva di ulteriori comunicazioni). 

ll contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno:

  • in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (senza maggiorazione) e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione contributiva, pari al predetto tasso maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.


L’applicazione della misura agevolata delle sanzioni è ammessa anche in caso di pagamento rateale, subordinatamente al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, le sanzioni saranno applicate nella misura ordinaria.

Nell’ipotesi di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, l’Istituto provvede a notificare al contribuente l’importo della contribuzione omessa, con l’applicazione delle sanzioni civili ordinarie.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Decreto-Legge "PNRR" ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possano fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’INPS, anche mediante la consultazione di banche dati dell’Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.


A tale fini, l'INPS può invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell’accertamento:

  • il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
  • ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’Istituto.


La modalità prioritaria prevista dalla norma per la trasmissione degli inviti e delle richieste suddetti è la posta elettronica certificata (pec).


Il termine per l’adempimento fissato dall’Istituto, a decorrere dalla data di notifica dell’invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni.


Sulla base delle risultanze dell’attività di verifica d’ufficio, l’INPS può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente prioritariamente tramite pec. Se quest’ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, si applica il regime sanzionatorio “agevolato” sopra descritto in relazione alle sanzioni in presenza di accertamenti degli Enti impositori.


E' infine previsto che, nell’eventuale giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione al successivo avviso di addebito, la mancata comparizione all'invito ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti da parte dell'INPS costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

Le sanzioni civili sono determinate in ragione d’anno e decorrono dal giorno successivo all’inadempimento e fino alla data dell’effettivo versamento di quanto dovuto, la puntuale quantificazione delle stesse non può essere determinata preventivamente. In relazione alla data effettiva del pagamento, infatti, l’INPS determina il corretto regime sanzionatorio da applicare. Pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, sono calcolate eventuali differenze a titolo di sanzioni civili, sia nel caso in cui i termini di pagamento non siano stati rispettati sia nel caso in cui lo siano stati ma il computo della sanzione civile sia avvenuto nella misura ordinaria in luogo di quella agevolata.

All./

circolare i.n.p.s. n° 90-2024.pdf

09 ottobre 2024

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