Riscatto periodi non coperti da contribuzione
Circolare Inps n° 69 del 29 maggio 2024
Con l'allegata circolare n. 69 del 29 maggio 2024, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le indicazioni utili per l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, prevista dall'art. 1, commi 126-130, della 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), in favore dei soli lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti alla Gestione separata dell’INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Per costoro, la Legge di bilancio 2024 ha previsto la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, in unica soluzione o fino a 120 rate mensili (senza interessi) periodi antecedenti al 1° gennaio 2024, compresi tra l’anno del primo versamento contributivo e quello dell’ultimo contributo accreditato, i quali non siano soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria. Tali periodi, che vengono equiparati a periodi di lavoro (ed hanno effetti sul trattamento pensionistico, sia ai fini del diritto che della misura), possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni ed essere anche non continuativi. L’acquisizione di anzianità contributiva per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto e la restituzione dei contributi già versati. Per i lavoratori del settore privato, l’onere di riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso, con deduzione di tale importo dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono esercitare la facoltà di riscatto gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, purché:
- siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi;
- non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, a carico di qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria, salvo che il riscatto sia chiesto in qualità di superstite per incrementare la posizione del de cuius, al fine di ottenere la liquidazione della pensione indiretta (fattispecie nella quale le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del de cuius). Analogamente, la titolarità di pensione ai superstiti - sia essa indiretta o di reversibilità - preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;
- siano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tale fine, rileva qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
PERIODO RISCATTABILE
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni (indipendentemente da altre richieste di riscatto previdenziale ad altro titolo), anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024 e può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023. Per individuare il primo e l’ultimo contributo si devono prendere a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma in esame, cioè l’AGO e le forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, tra quelli appena richiamati, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.
ASSENZA DI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Sono riscattabili periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo a cui è presentata la domanda, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati). Tali periodi non devono, inoltre, essere soggetti a obbligo contributivo. La facoltà di riscatto non può, pertanto, essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo, possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338.
ONERE DI RISCATTO
I periodi oggetto di riscatto sono valutati secondo il sistema contributivo. Il costo del riscatto è, quindi, determinato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati (ma la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto). L'onere del riscatto è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. L'onere versato dal datore di lavoro è deducibile dal reddito di impresa.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente in via telematica, fino al 31 dicembre 2025:
- dal diretto interessato;
- dai suoi superstiti;
- dai suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il secondo grado (è necessario acquisire il consenso dell'interessato);
- per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata, nel corso del rapporto lavorativo, anche dal datore di lavoro dell'interessato, utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online. Il datore di lavoro può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.
VERSAMENTO DELL'ONERE
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si producono i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato, salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996.
All./