Risoluzione a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla NASpI

Note operative

L’INPS, con il messaggio n. 4464 del 26.11.20, fornisce ulteriori chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione della disposizione prevista all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, si ribadisce quanto già indicato con la circolare n. 111 del 2020, ossia che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

Per ogni ulteriore informazione rimane a disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

Messaggio numero 4464 del 26-11-2020.pdf

27 novembre 2020

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