Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail dal 1° luglio 2023
Emanazione decreto ministeriale
Il Ministero del Lavoro, con decreto 21 giugno 2023, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha determinato i valori del limite minimo e massimo della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite, da valere con effetto dal 1° luglio 2023. Pertanto, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo risultata pari al 8,1%, vengono determinati, a decorrere dal 1° luglio 2023, i seguenti importi del limite minimo e massimo della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite:
▪ limite minimo € 19.221,30 (fino al 30 giugno 2023, € 17.780,70),
▪ limite massimo € 35.696,70 (fino al 30 giugno 2023, € 33.021,30).
Si ricorda che gli importi di retribuzione sopra riportati dovranno essere assunti per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all’INAIL con effetto dal 1° luglio 2023, per quelle categorie di lavoratori o comunque di soggetti assicurati per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali che hanno come parametro il minimale e/o il massimale di rendita: si tratta, in particolare, dei dirigenti e dei lavoratori parasubordinati. Operativamente, le aziende dovranno tener conto di questi valori, che dovranno essere ufficializzati dall’INAIL con apposita circolare, ai fini del calcolo della regolazione del premio assicurativo 2023, da effettuare in occasione delle operazioni di autoliquidazione 2023/2024.
DIRIGENTI
Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile annua del premio assicurativo è costituita dalla retribuzione convenzionale, pari al massimale di rendita ex art. 116, comma 3 del DPR n. 1124/1965, che, come indicato, dal 1° luglio 2023 è € 35.696,70.
LAVORATORI PARASUBORDINATI
Per i lavoratori parasubordinati l’imponibile è costituito dai compensi effettivamente percepiti, determinati ai sensi dell’art. 48 del TUIR. La retribuzione imponibile deve, comunque, essere compresa nei limiti costituiti dal minimale e dal massimale per la liquidazione delle rendite. Come accennato, dal 1° luglio 2023 il minimale ed il massimale annuo risultano pari rispettivamente a € 19.221,30 e € 35.696,70.