La circolare chiarisce che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11928 del 2019 la prescrizione triennale, stabilita dall’art. 112, co. 1, del d.p.r. 1124/1965, dell’azione per conseguire le prestazioni economiche previste dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali resta sospesa ai sensi dell’art. 111, co. 2, dello stesso d.p.r., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto.
Il termine riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Inail e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.