Svolgimento di attività lavorativa non stagionale da parte degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale in attesa della conversione
Chiarimenti del Ministero del Lavoro
A seguito di diverse segnalazioni, il Ministero del Lavoro con l'allegata circolare n. 10 del 5 maggio 2025 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per i lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, di iniziare un’attività lavorativa non stagionale mentre sono ancora in attesa della decisione da parte dello Sportello Unico sull’istanza di conversione del permesso.
L’art. 24, comma 10, del Testo Unico Immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) prevede che i lavoratori stagionali che abbiano svolto attività regolare per almeno 3 mesi possano richiedere la conversione del permesso in un titolo per lavoro subordinato non stagionale, se hanno ricevuto un’offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il Decreto-Legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha semplificato ulteriormente la procedura, ammettendo tali conversioni al di fuori delle quote dei c.d. "decreti flussi". Questo significa che la domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
Perché la domanda sia valida, l’offerta di lavoro deve prevedere un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, in caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
La circolare in esame prevede ora la possibilità di iniziare a lavorare anche prima che venga formalmente approvata la conversione del permesso. Questo è possibile applicando in via estensiva quanto previsto dall’art. 5, comma 9-bis del Testo Unico Immigrazione, norma che consente a chi è in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso per lavoro subordinato di svolgere temporaneamente attività lavorativa, a condizione che la domanda sia stata presentata correttamente nei termini e che sia disponibile la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Benché l'art. 5, comma 9-bis, appena citato riguardi solo le richieste di rilascio o rinnovo per lavoro subordinato, la precedente nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4079 del 7 maggio 2018 aveva già esteso l’applicazione anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari.
In base a principi costituzionali come il diritto al lavoro e il principio di uguaglianza, il Ministero ritiene coerente estendere l'applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno stagionale in non stagionale.
Durante l’attesa della decisione sulla conversione, il lavoratore straniero è dunque legittimato a iniziare l’attività lavorativa non stagionale, purché la domanda di conversione sia stata presentata regolarmente e che sia stata trasmessa la comunicazione obbligatoria (modello UNILAV) in caso di lavoro subordinato, o la denuncia del rapporto all’INPS per il lavoro domestico.
L’interpretazione mira ad evitare che i lavoratori si trovino in una situazione di incertezza, disoccupazione o addirittura lavoro irregolare, mentre attendono il completamento dell’iter amministrativo.
All./