Tariffe dei premi Inail - Voce di tariffa 0722

Circolare n° 38 del 24 giugno 2025

Oltre a quanto già specificato nelle Istruzioni tecniche per l’applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, pubblicate con la circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, con l’allegata circolare n. 38 del 24 giugno 2025, la Direzione Generale dell’INAIL ripercorre la storia della voce 0722 (cioè quella che deve essere utilizzata per classificare l’attività del personale che svolge attività amministrativa o professionale o di erogazione di servizi negli uffici) e fornisce chiarimenti in merito al suo ambito applicativo.

Nel fare rinvio ad una attenta lettura della circolare in oggetto, si segnala in particolare che:

  • nella voce 0722 delle Tariffe 2019 è stato espressamente ricompreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici;
  • sono state invece escluse da tale voce le operazioni di cassa, ricondotte, dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dell’attività commerciale;
  • sono state altresì scorporate dalla voce di cui trattasi, in quanto oggetto della nuova voce 0726 delle Tariffe dei premi 2019, le Attività dei centri di elaborazione dati, la realizzazione di software e siti web, l’assistenza software e l’eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi, le attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui alla voce 0721, compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto;
  • dal 1° luglio 2023 sono inoltre classificate nella voce 0722 le attività di carattere amministrativo-gestionale rese, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
All./
03 luglio 2025

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