Tasso di rateazione e differimento e della misura delle sanzioni civili

Circolari INPS n° 92 del 21 ottobre 2024 e INAIL n° 32 del 22 ottobre 2024

Le Direzioni Generali dell’INPS e dell'INAIL, rispettivamente con circolari n. 92 del 21 ottobre 2024 e n. 32 del 22 ottobre 2024, riprodotte in allegato, hanno aggiornato all’aliquota del 9,40 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 23 ottobre 2024, l’interesse dovuto per le rateazioni e il differimento di termini di pagamento di contributi. Tale aliquota è stata in concreto ottenuta applicando al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea la maggiorazione di 6 punti percentuali di cui all’art. 3, comma 4, della Legge 29 luglio 1996, n. 402(1)

Il tasso del 9,40 per cento – segnalano i predetti Istituti – trova applicazione con riferimento alle domande di dilazione e di rateazione presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. Nulla varia per quelle in corso, a cui si applica il tasso già comunicato con il piano di ammortamento. 

L’INPS ha precisato altresì che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

Le circolari in esame sottolineano, inoltre, che la variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema produce effetti anche sulla misura delle sanzioni civili, di cui all’art. 116, commi 8 e 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come di seguito indicato.

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è ora pari all’8,90 per cento in ragione d’anno (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema più 5,5 punti), con il limite massimo del 40 per cento dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Al riguardo, è stato altresì evidenziato che al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’art. 30, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 una nuova fattispecie di ravvedimento operoso che consente l’applicazione della sanzione nella misura del 3,40 per cento, senza la maggiorazione di 5,5 punti, se il contribuente effettua spontaneamente il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge in unica soluzione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, continua ad essere pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Le circolari in oggetto hanno precisato altresì che l'art. 30, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, disponendo che:

  • come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura dell’8,90 per cento in ragione d’anno (tasso del 3,40 per cento maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
  • ove invece il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90 per cento in ragione d’anno (tasso del 3,40 per cento maggiorato di 7,5 punti).

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a seguito delle novità introdotte dall’art. 30, comma 2, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha modificato le previsioni di cui all’art. 116, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, è sostituita con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. (dal 1° gennaio 2024, pari al 2,5 per cento), sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori.

In entrambe le circolari in esame, l'INPS e l'INAIL hanno ricordato che, secondo quanto stabilito dai Consigli di Amministrazione degli Istituti, rispettivamente con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 e n. 1 del 17 gennaio 2002, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, la misura delle sanzioni, nel caso di mancato o ritardato versamento, viene commisurata al TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre, nell’ipotesi di evasione contributiva, è pari a detto tasso maggiorato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può tuttavia essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Atteso che, per effetto della riduzione del saggio di interesse legale (dal 1° gennaio 2024, pari al 2,5 per cento), il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), ora del 3,40 per cento, è superiore all’interesse legale, a decorrere dal 17 ottobre 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 3,40 per cento, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,65 per cento.

Con decisione del 17 ottobre 2024, la Banca Centrale Europea ha ridotto al 3,40%, a decorrere dal 23 ottobre 2024, il tasso di interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento dell’Eurosistema, già tasso ufficiale di riferimento (TUR), da prendere a base per la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili.

All./

circolare i.n.p.s. n° 92 del 21 ottobre 2024.pdf

circolare i.n.a.i.l. n° 32 del 22 ottobre 2024.pdf

28 ottobre 2024

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