Telelavoro transfrontaliero abituale
Messaggio Inps n° 1072 del 13 marzo 2024
Informiamo che, con Messaggio n. 1072 del 13 marzo scorso (cfr. allegato), l’INPS ha diramato le istruzioni procedurali per la presentazione delle richieste di deroga alla legislazione applicabile, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale
L'Accordo prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro (lavoro da remoto) transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo, può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. Esso ha, infatti, introdotto la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro (cfr. art. 13, paragrafo 1, lettera a del Regolamento UE n. 883/2004, in combinato disposto con l’art. 14, paragrafi 8 e 10 del Regolamento UE n. 987/2009).
Il Messaggio INPS in oggetto, specifica, in particolare, che le richieste di deroga ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Pertanto, tali richieste devono essere trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.
Viene, altresì, specificato che la richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in Stati UE, SEE, Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.
Il Messaggio - cui si fa rinvio, cfr. allegato - specifica ulteriori aspetti procedurali rispetto alla richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo.
All./