Tempo determinato
Novità del Decreto agosto
Come noto il D.L. 104/2020 (decreto agosto), e segnatamente l’articolo 8, ha riscritto completamente l’articolo 93, comma 1, D.L. 34/2020 (decreto rilancio):
“In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, in deroga all’articolo 21 D.Lgs. 81/2015 e fino al 31/12/2020, ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19 co.1 D.Lgs. 81/2015”.
La norma di cui sopra ha carattere eccezionale.
Sono due le principali finalità:
-Seguire la linea del blocco dei licenziamenti;
-Riflettere il bisogno di alcune aziende di prorogare o rinnovare il rapporto a termine senza sottostare alle norme del decreto dignità (legge 96/2018).
Stante proprio la natura eccezionale e speciale dell’esercizio di tale facoltà di proroga o rinnovo appare centrale e decisivo indicare in maniera puntuale e circostanziata nelle lettere di proroga, ovvero in ipotesi di rinnovo, che tali rapporti vanno ad inserirsi tra le fattispecie rientranti nell’applicazione dell’articolo 93, D.L. 34/2020, così come novellato dall’articolo 8, D.L. 104/2020.
Tale passaggio sembra essere decisivo, in quanto la sua formulazione può, in via generale, giustificare l’assenza della causale altrimenti necessaria (in ipotesi di rinnovo ovvero al superamento dei primi 12 mesi in ipotesi di proroga), ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.